Tribunale di Siena 02.04.2014 (sul controllo del Giudice sulla proposta di concordato preventivo)

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Fallimentare Ufficio di Siena

Procedure Concorsuali

Nr. R.G. Fall. Trib. 20/2013

Nr. Cron.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio del giorno 19/03/2014 nelle persone dei seguenti magistrate:

dott. Paolo Bernardini – Presidente

dott.ssa Giulia Capannoli – Giudice

dott. Stefano Caramellino – Giudice Est.

Ha adottato il seguente

DECRETO DI INAMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

art. 162 R.D. 267/1942

Nella procedura promossa da

CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

I – Con ricorso sottoscritto dal proprio unico legale rappresentante, la parte ricorrente ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo avanti questo tribunale, nel cui circondario è situata la sua sede. A seguito di decreto interlocutorio 04.03.2014 (di cui difetta annotazione sul registro di Cancelleria), un’ulteriore memoria con produzioni a contenuto prevalentemente giuridico in data 28.03.2014 ed è stata sentita alla camera di consiglio del 02.04.2014, dopo che la Guardia di Finanza ha fatto pervenire informazioni con numerosi allegati, da cui si evincono numerose iscrizioni a ruolo a carico della proponente, ma nulla di utilizzabile dei profili soggetti a rilievo ufficioso.

II – Per quanto attiene alla richiesta di integrazioni del piano concordatario, la parte preponente ha posto, in via logicamente preliminare, questione in punto di diritto circa la necessità dell’accertamento, da parte del tribunale, della conformità urbanistica e catastale dei beni immobili che nella proposta sono indicati come possibile oggetto di liquidazione.

La doverosità dell’accertamento, da parte del tribunale, della fattibilità giuridica di quanto prospettato dal debitore proponente nella propria proposta è ormai un dato acquisito e cristallizzato nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità susseguente all’intervento uni formatore nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. 23 gennaio 2013 numero 1521). La necessità dell’estensione del vaglio giurisdizionale alla possibilità giuridica degli atti negoziali esecutivi prospettati dal debitore si trova infatti affermata a chiare lettere in tutti i successivi dicta di legittimità che si siano occupati dell’ampiezza dell’area di controllo giudiziale sottesa sia alla valutazione di ammissibilità, sia di omologabilità della proposta di concordato preventivo (Cass. 09.05.2013, n. 11014, Cass. 27.05.2013, n. 13083, Cass. 06.11.2013, n. 24970). Poiché la fattibilità giuridica della proposta concordataria costituisce materia di un sindacato giudiziale che “non ha particolari limiti” e consiste nella sua “non incompatibilità con norme inderogabili” (Cass. 06.11.2013, n. 24970), rientra a pieno titolo in tale aspetto del controllo giurisdizionale l’accertamento della non contrarietà alla proposta concordataria, così come concretizzata nel piano, con le norme imperative che disciplinano la circolazione dei beni immobili. E’ infatti stato affermato a chiare lettere che il controllo giurisdizionale in sede di ammissione del concordato, lungi dal ridursi a “un’operazione di mero segretariato giudiziale” in ordine alla proposta concordataria, presuppone la “valutazione della possibilità di attuazione della stessa, sotto il profilo della concreta realizzabilità delle previsioni di vendita degli immobili e delle connesse prospettive di soddisfacimento dei creditori” (Cass. 09.05.2013, n. 11014, punto 4 della motivazione).

Infatti è appena il caso di osservare, a confutazione di argomentazioni profuse dalla proponente, che in sede di concordato preventivo e sua esecuzione così come in sede di espropriazione forzata, a differenza di quanto avviene nella procedura concorsuale fallimentare, la liquidazione dell’attivo è il frutto di atti di autonomia privata di cui al debitore è proponente, non anche di atti espropriativi né che in alcun modo presuppongono lo spossessamento dei beni del debitore previsto per il fallito dall’art. 42, primo comma legge fallimentare. Da tali considerazioni discende l’inapplicabilità non solo letterale, ma anche logica e sistematica della previsione di cui all’articolo 40, ultimo comma legge 47 del 1985 attinente alle sole “procedure esecutive” e invocata dalla proponente in un contesto, quello concordatario, che in nessun modo può essere assimilato, sul piano tanto della natura quanto della ratio, all’espropriazione forzata (individuale o fallimentare), che al contrario presuppone la contrarietà della volontà del debitore al soddisfacimento delle ragioni creditorie mediante la liquidazione del bene immobile.

III – Per quanto attiene all’immobile censito al catasto di ___________ foglio __, particelle __ subalterno __ e 72 subalterno __ graffate, la perizia della banca creditrice ipotecaria (riprodotta per ben due volte nell’allegato 6 della proposta) non contiene alcuna indicazione circa la conformità urbanistica e catastale del bene rispetto ai titoli edilizi ad esso sottesi, neppure indicati, così come non è indicato se ciascuno di tali immobili abbia o non abbia subito interventi edilizi successivi al 1 settembre 1967. Anche la conformità catastale non costituisce oggetto di alcuna delle considerazioni svolte in tale perizia, che non attinge neppure incidentalmente a tale argomento. Quanto poi alla “ricevuta di avvenuta denuncia di variazione”, il mutamento numerico degli identificativi catastali dei beni non costituisce in alcun modo garanzia della corrispondenza delle loro risultanze catastali rispetto all’odierno stato di fatto.

Per quanto attiene poi agli immobili censiti al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di _____________ ai subalterni __, __, __ della particella ___ del foglio __, nessun cenno è dato rinvenire negli atti circa la loro conformità catastale e urbanistica, seppure nella stessa perizia resa su incarico della proponente vi sia ammissione della “recente costruzione” delle tre unità immobiliari ad uso industriale. Identiche considerazioni vanno svolte per gli immobili censiti al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di _____________, ai subalterni __, __, __ della particella __ del foglio ___, per le quali nuovamente vi è ammissione nella perizia di parte proponente circa l’avvenuta “ristrutturazione del fabbricato” in cui sono localizzati i detti immobili.

Identiche considerazioni valgono per gli immobili censiti al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di _______________ al foglio __, la sopravvenuta attestazione di conformità urbanistica (peraltro non estesa alle strutture e alle parti dell’immobile, ma soltanto alla sua sagoma e volumetria) non si accompagna a quella di conformità catastale, che manca così come manca il certificato di abitabilità dell’immobile, pacificamente ancora privo di collaudo statico.

Per gli immobili censiti al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di ______________ al foglio __, particella __, si legge nella perizia di parte proponente che si tratta di complessivi cinque fabbricati “ristrutturati al grezzo”, senza che peraltro ciò abbia indotto a indicare né produrre alcun titolo edilizio successivo al 1967. All’attestazione di regolarità urbanistica fa fronte un espresso rilievo, da parte dello stesso tecnico della proponente, di non conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali. Identica considerazione vale per l’immobile censito al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di _____________ foglio ___, particella __, subalterni __ e __.

Non risulta alcunché in ordine all’epoca di costruzione, alla sussistenza di interventi edilizi e alla conformità tra stato di fatto e stato catastale con riferimento all’immobile censito al nuoco catasto edilizio urbano del Comune di _______________ al foglio ____ particella __ subalterno __.

Singolare è poi lo stato dei fatti con riferimento agli immobili censiti nel nuoco catasto edilizio urbano del Comune di ___________ al foglio __ particella _, subalterni ___ e particella _, poiché non solo difetta alcuna certificazione di conformità urbanistica, ma sul piano catastale le fotografie dello stato dei luoghi rendono sostanzialmente manifesta la difformità degli stessi dalle planimetrie catastali, che anziché un rudere parrebbero mostrare l’esistenza di un edificio. Sia la descrizione dell’immobile sia le fotografie che seguono la perizia mostrano che il fabbricato si trova in “fatiscenti condizioni di conservazione” che, alla luce della collocazione rurale dell’immobile stesso, fanno apparire manifesta l’incongruità del prezzo di € 850 al metro quadrato su cui fonda la stima, il cui esito finale ammonta ad € 649.925 per un immobile privo di tetti e solai, visibilmente inidoneo al suo uso tipico.

Il positivo accertamento di fattibilità giuridica del trasferimento, che in base ai documenti prodotti è dato ottenere per alcuni edifici (omissis), non giova alla proponente, che pur essendovi stata esplicitamente e dettagliatamente invitata per ben due volte, non ha provato i requisiti minimi di possibilità giuridica dei trasferimenti immobiliari prospettati.

IV – Ai fini del disposto dell’ultimo periodo dell’art. 162, secondo comma, L.F., non risulta dagli atti della procedura che pendano istanze di fallimento di creditori o richieste di analogo contenuto da parte del pubblico ministero.

P.Q.M.

Visto l’art. 162 r.d. 267/1942

Dichiara inammissibile la proposta di concordato

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi inclusa la comunicazione alla proponente.

Così deciso in Siena, il 02/04/2014

Il Presidente

Paolo Bernardini

L’estensore

Stefano Caramellino

 

Depositato in Cancelleria oggi 2 aprile 2014

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