Trib. Pisa 19.09.2016 (sui rapporti tra concordato preventivo e transazione fiscale)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Pisa in data 19.09.2016.

Nel provvedimento il Collegio pisano torna sul tema dei rapporti tra concordato preventivo e transazione fiscale e sugli effetti del voto contrario sull’approvazione e sull’omologazione della proposta.

In particolare, il Tribunale osserva che “il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate, se indubbiamente non consente l’esplicarsi degli effetti tipici e propri della transazione fiscale, non comporta alcun problema in punto di fattibilità giuridica, posto che, a fronte della previsione nella proposta dell’integrale pagamento di quelle poste erariali da ritenersi intangibili, giusto il disposto dell’art. 182 ter l.f. ( Iva e ritenute), non si può certo sostenere, sulla scorta della pacifica natura facoltatività della transazione fiscale, che il voto contrario dell’Agenzia delle Entrare possa assumere un rilievo diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e porsi di per sé, quindi, quale elemento ostativo al buon esito della procedura concordataria”.

I giudici ritengono quindi, sulla scorta di un illuminato indirizzo tracciato dalla più attenta giurisprudenza di merito (si veda Trib. Roma 27.01.2009), che l’istituto della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. non si configuri come un accordo transattivo distinto ed autonomo rispetto al concordato preventivo, tale da conferire all’erario un potere di veto sulla proposta.

La norma in questione, infatti, si limita a prevedere esclusivamente una disciplina procedurale che, oltre ad esplicare alcuni effetti tipici (primo dei quali il consolidamento della posizione debitoria), consente e disciplina l’espressione del voto degli uffici fiscali, comunque soggetti e vincolati – come gli altri creditori – all’esito delle votazioni ed all’omologazione del concordato.

Tra i poteri del Tribunale viene pertanto prevista la possibilità di procedere, in sede di omologa e pur non modificandone il contenuto, ad una sorta di “riqualificazione” della proposta al fine di stabilire quali creditori abbiano o meno diritto al voto (verificando anche la previsione di quelle poste erariali, IVA e ritenute, considerate intangibili) e di appurare se siano state o meno raggiunte le maggioranze di legge.

Sempre in sede di omologazione, infine, il Collegio ha evidenziato come le norme regolamentari che disciplinano la condotta degli enti previdenziali non possano rappresentare condizioni giuridicamente cogenti che impediscano l’omologazione della proposta di concordato.

Buona lettura.

Simone Giugni

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In composizione collegiale, in persona di

Dott.ssa Maria Sammarco
             Presidente

Dott. Giovanni Zucconi
                   Giudice relatore

Dott. Marco                                         Giudice

IL TRIBUNALE DI PISA


A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 24/2015 Reg. C.P.

Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 7.12.2015, come integrata in data 30.12.2015, da

P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore L.B., elettivamente domiciliata in             via                   presso lo studio dell’avv. S.G., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;


nei confronti della


Massa dei creditori di P. s.r.l.
e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa


rilevato che la società istante, operante nel settore della trasmissione di programmi radiofonici, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano, che prevede, in un arco temporale di 48 mesi, la cessione di tutti propri beni, con la soddisfazione dei creditori suddivisi nelle seguenti classi:

Classe 1: creditori in prededuzione.

Sono appostati in questa categoria i crediti per spese di giustizia (Commissario Giudiziale e Liquidatore), stimate in complessivi € 190.000,00. In questa categoria dovranno poi essere pacificamente ricomprese le competenze dei professionisti finalizzate alla redazione ed alla presentazione della presente domanda di concordato. Si tratta chiaramente dei compensi vantati da:

Avv. S.G., advisor legale, compenso pari ad € 15.600,00 compreso il contributo alla cassa previdenziale. Dott. L.S., Dott. F.S., Dottor S.M., advisors commerciali, finanziari ed amministrativi, compenso pari ad € 15.600,00, compreso il contributo alla cassa previdenziale, ciascuno. Dott. M.G., professionista attestatore, compenso pari ad € 20.800,00, compreso il contributo alla cassa previdenziale. Tra i crediti in prededuzione andranno inserite le spese sostenute da M. S.r.l. per conto della procedura dopo la presentazione della domanda, per complessivi € 10.528,54.

Classe 2: creditori privilegiati.

Si tratta di tutti i creditori muniti di privilegio (salvo quelli previsti nelle successive classi 3 e 4) e quindi: a) Debiti verso dipendenti, per retribuzioni, TFR e fondi di previdenza; b) Fornitori privilegiati e relativa IVA, c) Debiti diversi in privilegio; d) IVA c/vendite. I debiti erariali, oggetto di transazione fiscale, vengono inseriti nella successiva classe. Tra i creditori privilegiati sono stati inseriti anche gli accantonati fondi rischi complessivi € 1.696.347,71. Detti debiti ammontano complessivamente ad € 2.220.000,31.

Classe 3: Erario e proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L. Fall.

Le pretese creditorie di erario, enti previdenziali ed amministrazione tributaria sono oggetto della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L. Fall.. Nell’elenco analitico delle passività contenute nella transazione, alla quale per praticità si rinvia, una parte consistente è composta dal debito maturato a titolo di IVA e di Ritenuta d’Acconto. Nella specie, la transazione fiscale modificata ed oggi proposta da P. prevede il pagamento integrale della sorte capitale dell’IVA, delle Ritenute d’Acconto oltre alle relative sanzioni ed interessi (con esclusione degli interessi di mora non direttamente riferibili) e parziale degli altri tributi e contributi nei quarantotto mesi successivi all’omologazione, con le risorse che deriveranno dalla liquidazione dei beni e nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio, l’importo totale della posizione debitoria fiscale e previdenziale oggetto di transazione è pari ad € 9.692.648,98.

Classe 4: crediti per rivalsa IVA dei fornitori chirografari su beni non rinvenuti.

Crediti per rivalsa su beni non rinvenuti di importo complessivamente pari ad € 374.217,32. La ricorrente ne prevede una soddisfazione nella misura del 20,00% del credito in linea capitale.

Classe 5: crediti chirografari

Si tratta in particolare di: a) Debiti verso gli istituti bancari; b) Debiti per ritenute sindacali c/contributi; c) Debiti Vs. clienti in chirografo; d) Debiti Vs. fornitori in chirografo; e)Fideiussione Vs. B. S.r.l. ; f) Accantonamento per contenziosi civili L’importo complessivo di questi debiti è pari ad € 6.662.780,73. In base alla liquidazione, ai valori sopra riportati, dei beni e crediti dell’impresa, detti creditori potrebbero essere soddisfatti nella misura del 20,00% del credito in linea capitale.

che con decreto del 11.01.2016 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura,

che all’esito dell’adunanza del 12.05.2016 e del decorso dei successivi venti giorni la maggioranza richiesta è stata raggiunta, in quanto i voti favorevoli espressi e non espressi ammontano ad euro 7.472.583,15 ed i voti contrari euro 4.551.379,82;

che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il decreto che ha fissato l’udienza di omologazione è stato notificato al C.G. e ai creditori dissenzienti;

visto il parere tendenzialmente favorevole all’omologazione espresso dal Commissario Giudiziale, il quale, nella relazione ex art.172 l.f. , ha confermato, all’esito delle verifiche compiute sulle poste dell’attivo e del passivo, la misura del 20,00 % quale percentuale fondatamente attribuibile ai creditori chirografi, valutazione sostanzialmente ribadita nel parere motivato ex art. 180 l.f., laddove il Commissario, prospettando scenari alternativi, ha indicato nella percentuale del 15,55% l’ammontare della soddisfazione dei creditori chirografari, in presenza dell’integrale avverarsi delle condizioni negative prospettate nel parere medesimo, e nella misura del 24,66 %, nell’ipotesi plausibile del verificarsi parziale di tali condizioni;

ritenuto che, come correttamente evidenziato dal Commissario Giudiziale, il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate, se indubbiamente non consente l’esplicarsi degli effetti tipici e propri della transazione fiscale, non comporta alcun problema in punto di fattibilità giuridica, posto che, a fronte della previsione nella proposta dell’integrale pagamento di quelle poste erariali da ritenersi intangibili, giusto il disposto dell’art. 182 ter l.f. ( Iva e ritenute), non si può certo sostenere, sulla scorta della pacifica natura facoltatività della transazione fiscale, che il voto contrario dell’Agenzia delle Entrare possa assumere un rilievo diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e porsi di per sé, quindi, quale elemento ostativo al buon esito della procedura concordataria;

ritenuto che, per quanto attiene alle osservazioni formulate all’udienza di omologa dall’Inail, la quale ha espresso voto contrario ma non ha proposto formale opposizione, occorre evidenziare come le indicazioni contenute nei decreti ministeriali richiamati siano da considerarsi volte a disciplinare la condotta che gli istituti previdenziali debbono assumere a fronte di proposte di concordato che prevedano il pagamento parziale dei contributi, ma non rappresentino condizioni giuridicamente cogenti che impediscono l’omologa di proposte di tal fatta;

osservato, dunque, che non vi è ragione di mettere in discussione, anche in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da nessuno contestato, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 160 e 162 l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello legale);

che ai fini dell’omologa è escluso ogni vaglio comparativo di convenienza in relazione ad altre procedure, dato che non si verte nell’ipotesi dell’art. 177 comma 2 l. fall.;
che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del piano concordatario;

che la procedura appare quindi complessivamente regolare;
che pertanto, raggiunta la maggioranza, e in assenza di opposizioni, il concordato deve essere omologato;

che, trattandosi di concordato che prevede la cessione dei beni, il Collegio procede alla nomina del liquidatore in conformità alle indicazioni della società proponente e del Comitato dei Creditori, e disciplina le modalità di liquidazione;

Omologa

il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe,

Nomina

Liquidatore il dott. A.M., con studio in         , via                             n.

forma il Comitato dei Creditori chiamandone a farne parte:

H s.r.l.

E. s.p.a.;

A.;

Dispone

che la liquidazione si svolga secondo le seguenti modalità:

- il Commissario Giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato secondo le modalità appresso stabilite

- al momento dell’accettazione dell’incarico il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della debitrice, con verbale da depositare in Cancelleria

- il Liquidatore registrerà ogni operazione contabile in un libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato che dovrà essere consegnato, aggiornato, ogni sei mesi al Commissario Giudiziale che procederà alle opportune verifiche e lo restituirà non oltre sette giorni dalla consegna

- il Liquidatore, in conformità al disposto dell’art. 182 ultimo comma l.f., provvederà, ex art. 33 5° comma l.f., a redigere semestralmente il rapporto riepilogativo, che, con posta elettronica certificata, verrà comunicato al Commissario Giudiziale, il quale, con eventuali note,lo comunicherà ai creditori ai sensi dell’art. 171 2° comma l.f.;

- entro il mese successivo al deposito della relazione del Liquidatore il Commissario Giudiziale dovrà presentare al Giudice delegato una propria relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal Liquidatore con il conto della gestione del semestre, raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria e alla relazione ex art. 172 l. fall.;

- in caso di difformità di valutazioni fra Commissario Giudiziale e Liquidatore, il Giudice delegato ne solleciterà il contraddittorio diretto e provvederà, se necessario, alla loro convocazione;

- il Commissario Giudiziale dovrà curare che il Liquidatore svolga con sollecitudine il proprio compito e che nei termini prescritti presenti il prospetto delle somme disponibili di cui oltre;

- il Liquidatore procederà alle operazioni di liquidazione con ricorso a forme competitive; ogni atto di liquidazione o comunque funzionale alla liquidazione saranno subordinati al parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori e il liquidatore dovrà darne notizia al Giudice delegato; laddove uno dei suddetti pareri sia contrario, ovvero anche in caso di inerzia di uno dei predetti organi, potrà dar corso all’operazione solamente su autorizzazione del Giudice delegato;

-il Liquidatore provvederà, nel termine di gg.60 dalla comunicazione del presente provvedimento, a predisporre un programma di liquidazione, da redigersi in conformità alle indicazioni di cui al punto che precede per quanto attiene al rispetto delle forme di vendita competitive ed alle indicazioni contenute nel piano oggetto di omologa, detto programma sarà sottoposto al parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori e quindi trasmesso al Giudice Delegato per la sua presa d’atto;

- le transazioni, le rinunce a crediti e ogni atto di straordinaria amministrazione non funzionale alla liquidazione dovranno essere autorizzati dal Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario Giudiziale, e comunicati preventivamente al Giudice delegato; in caso di inerzia o di diniego di autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori, dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato, sempre previo parere del Commissario giudiziale;

- il Liquidatore dovrà ottenere l’autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Commissario giudiziale, per agire o resistere in giudizio, mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore;

- il Liquidatore, ogni sei mesi, convocherà riunioni collegiali del Comitato dei Creditori, per informarlo dell’andamento generale della liquidazione
- il Liquidatore dovrà versare tutte le somme riscosse su un conto corrente intestato alla procedura concorsuale che aprirà immediatamente presso la Banca                , previa chiusura del conto corrente precedente

- ogni anno, salva facoltà del Giudice delegato di stabilire un termine più breve, il Liquidatore dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale secondo le scadenze contenute nella proposta, riservate quelle presumibilmente occorrenti per la procedura. Il Liquidatore Giudiziale provvederà al riparto con le modalità di cui all’art.110 l.f.;

- il Liquidatore procederà ai pagamenti previsti dai piani di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari; le somme spettanti ai creditori irreperibili, contestati, condizionali saranno versate nelle forme del deposito giudiziario intestato al singolo creditore; lo svincolo – qualora la procedura sia ancora aperta – sarà subordinato all’autorizzazione del giudice delegato, previo parere del Commissario giudiziale e del Liquidatore, su istanza degli interessati e, per il caso di crediti contestati o condizionali, su prova, rispettivamente, della risoluzione della controversia o dell’avveramento della condizione;

- compiuta la liquidazione e prima del riparto finale il Liquidatore renderà il conto della gestione al Giudice delegato, nelle forme di cui all’art. 116 commi 2 e 3 l. fall.;

- approvato il conto, e liquidati dal Collegio i compensi del Liquidatore e del Commissario Giudiziale, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai singoli creditori secondo le modalità sopra esposte per i riparti parziali

- per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, e nel rispetto dei principi da esso posti, le modalità della liquidazione saranno determinate dal Giudice delegato con decreto su istanza del Commissario Giudiziale o del Liquidatore, previo parere del Liquidatore o del Commissario Giudiziale rispettivamente e del Comitato dei Creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 17 l. fall.

Pisa, 19.09.2016

Il giudice estensore

dott. Giovanni Zucconi

Il Presidente

dott.ssa Maria Sammarco

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