Trib. Pisa 26.02.2016 (sulla falcidia dei creditori privilegiati)

Questa settimana ho pubblicato sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Pisa in data 26.02.2016.

Con questo provvedimento il Collegio pisano evidenzia che è ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda l’integrale degradazione dei crediti per tributi locali, ai quali viene attribuito il pagamento della medesima percentuale riservata ai creditori chirografari, laddove nella relazione asseverata ex art. 160 comma 2 L.F. l’esperto attesti l’insussistenza per i medesimi della possibilità di trovare soddisfazione sul ricavato della massa mobiliare.

Il trattamento riconosciuto nella proposta per questi crediti, privi del beneficio della sussidiarietà di cui all’art. 2776 c.c., non costituisce per il Tribunale alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione.

Buona lettura.

Simone Giugni

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TRIBUNALE DI PISA

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI T. S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, ING.                                 , ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN PISA,              , PRESSO LO STUDIO DELL’AVV.                 DAL QUALE E’ RAPPRESENTATA E DIFESA, UNITAMENTE ALL’AVV.                       , GIUSTA PROCURA IN ATTI

Il Tribunale Civile di Pisa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici

dott.ssa Maria Sammarco                             Presidente

dott. Giovanni Zucconi                                  Giudice relatore

dott. Marco Viani                                           Giudice

ha pronunciato il seguente

Decreto

Esaminata la documentazione versata in atti;

preso atto che il P.M. ha ricevuto la comunicazione della domanda di concordato;

rilevato che la società istante, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della riqualificazione e recupero di aree industriali dismesse e di siti inquinanti, ha rappresentato di versare in stato di crisi e ha conseguentemente elaborato un piano, che, attraverso la continuità aziendale indiretta e la liquidazione dei beni non funzionali alla predetta continuità, in arco temporale di tre anni, prevede: 1) il pagamento integrale delle spese di giustizia, delle spese sorte in funzione del concordato preventivo e di gestione futura della procedura; 2) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio  speciale immobiliare; 3) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili con collocazione sussidiaria sui beni immobili del grado 5° fino al 27°, ai sensi degli artt. 2751 bis, 2752, commi 1 e 2, 2573 e 2574 c.c, salvo interessi e sanzioni sulle imposte dirette IRES-IRAP e sulle Imposte sostitutive delle stesse, sulle ritenute IRPEF e sull’IVA degradate in forza della transazione fiscale proposta ex art. 182 ter l.fall.; 4) il pagamento parziale nella misura del 30% dei debiti per sanzioni e interessi per imposte IRPEF e IVA, assistiti da privilegio generale sui beni mobili con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c. in forza della transazione fiscale proposta ex art. 182 ter l.fall.; 5) il pagamento parziale nella misura del 15,03 % per i debiti tributari degli enti locali assistiti da privilegio generale sui beni mobili senza collocazione sussidiaria sui beni immobili ex art 2752, comma 3 c.c. in applicazione del disposto dell’art. 160, comma 2, l.fall. per incapienza dei mobili sui quali insiste il privilegio; 6) il pagamento parziale dei debiti aventi natura chirografaria ab origine o in esito alle suesposte degradazioni nella misura del 15,03%.

Preso atto che la proposta risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dall’art. 152 l.f.;

rilevato che la ricorrente, in quanto società di capitali, è imprenditore commerciale e risulta, sulla scorta dei dati contabili acquisiti, assoggettabile a procedura concorsuali;

rilevato che l’attivo concordatario ritenuto realizzabile risulta pari ad euro 45.588.831 ed è così composto: 1) euro 2.038.000,00 per immobilizzazioni materiali; 2) euro 1.260.000,00 per partecipazioni; 3) 20.416.019,00 per valore                     ; 4) euro1.089.833 per  valore                  ; 5) euro 10.643.565 per crediti, 6) euro 4.000,00 per crediti                  ; 7) euro 9.658.388 per rimanenze magazzino; 8) euro 391.733 per altri crediti; 9) euro 86.292,00 per cassa ed effetti;

rilevato che il passivo indicato ammonta a complessivi euro 100.584,49 di cui euro 32.968.711 al grado ipotecario e privilegiato ed euro 67.615.986 al grado chirografario;

osservato che il piano di soddisfazione proposto appare conforme ai requisiti di ammissibilità richiesti dal combinato disposto dagli art. 160 e 161 l.f.;

rilevato che la proposta è corredata dalla documentazione indicata nell’art. 161 comma 2 l.f., e in particolare dalla relazione redatta ai sensi dell’art. 161 3 comma l.f. da professionista avente i requisiti di cui agli artt. 67 comma 2 lett. D e 28 lett. A e b l.f., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

rilevato in particolare, con riguardo alla integrale degradazione dei crediti per tributi locali, ai quali viene attribuito il pagamento nella medesima percentuale del 15.03% riservata ai crediti ab origine chirografi, che la insussistenza, in caso di liquidazione, per come asseverato nella relazione giurata ex art. 160 2° comma l.f., della possibilità per i medesimi di trovare soddisfazione sul ricavato della massa mobiliare, induce ad escludere che il trattamento riconosciuto nella proposta a detti crediti, privi del beneficio della sussidiarietà di cui all’art. 2776 c.c., costituisca alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione;

Visto l’art. 163 l.f.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di T. s.p.a. in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro-tempore, ing. G.M.;

delega alla procedura di concordato il giudice Giovanni Zucconi;

ordina la convocazione dei creditori per l’adunanza del 07.07.2016,

ore 13,30 e stabilisce per la comunicazione ai creditori il termine del 30.04.2016

Conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott. A.;

stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale la ricorrente deve versare sul conto corrente della procedura, da aprirsi presso la Banca                    , la somma di euro 267.000,00 pari a circa il 25% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura sino all’omologazione e depositare in Cancelleria attestazione del versamento;

ordina alla ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto digitale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell’art. 17 l.f. e al Commissario Giudiziale per le eventuali trascrizioni ai sensi degli artt. 166 comma 2 e 88 comma 2 l.f.;

Pisa, 26.02.2016

Il giudice estensore                                                               Il Presidente

Giovanni Zucconi                                                                 Maria Sammarco

 

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