Trib. Pisa 19.01.2016 (sulla fattibilità economica del concordato preventivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Pisa in data 19.01.2016.

Il provvedimento affronta, con conclusioni interessanti, il caso in cui il Commissario Giudiziale riveda al ribasso in sede di omologazione le percentuali di soddisfazione promesse al ceto creditorio.

Per il Tribunale di Pisa queste valutazioni, legate evidentemente al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti, investono profili di fattibilità economica la cui valutazione, secondo l’ormai nota posizione delle Sezioni Unite, è rimessa esclusivamente al vaglio dei creditori.

Ciò che rileva ai fini della regolarità della procedura, pertanto, è che il fatto che il Commissario Giudiziale abbia correttamente informato con la propria relazione tutti i creditori e questi, dopo essere stati messi in grado di valutare compiutamente la convenienza della proposta, l’abbiano approvata con le maggioranze di legge.

Le riserve espresse dal Commissario medesimo nel proprio parere motivato ex art. 180 L.F., quindi, non impediscono l’omologazione del concordato.

Buona lettura.

Simone Giugni

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IL TRIBUNALE DI PISA

In composizione collegiale, in persona di

Dott.ssa Maria Sammarco                                                              Presidente

Dott. Giovanni Zucconi                                                                   Giudice relatore

Dott. Marco Viani                                                                            Giudice

A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento camerale n.33/2014 Reg. C.P.

Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 31.01.2015, come modificata con ricorso del 14.04.2015 da R. L. s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore P. L., elettivamente domiciliata in     n.            presso lo studio dell’Avv. A.M., dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

Massa dei creditori di R.L. s.r.l. in liquidazione e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa rilevato che la società istante, operante nel settore del commercio di elettrodomestici, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano, che prevede, tramite la cessione integrale dei beni e l’intervento di finanza esterna, nel presumibile arco temporale di 36 mesi successivi all’omologazione, l’integrale pagamento dei debiti verso l’Erario per Iva e Ritenute, per euro 138.105,00 mentre i restanti debiti sono stati suddivisi in diverse classi a cui si intende offrire un diverso grado di soddisfazione nei seguenti termini: 1) prima classe, che ammonta ad euro 113.688,00, di cui si prevede un totale soddisfacimento, che include debiti verso le banche in chirografo, ma dotate di garanzia accessoria personale del Liquidatore, 2) seconda classe, che ammonta ad euro 113.688,00, di cui si prevede un soddisfacimento per la quota del 9%, che include debiti, dotati di privilegio, verso i dipendenti, gli enti previdenziali, i professionisti, le imprese artigiane, l’Erario per          ; 3) terza classe, che ammonta ad euro 76.901,00 di cui si prevede un soddisfacimento per la quota dell’8% che include i debiti verso le banche in chirografo, prive di garanzie accessorie; 4) quarta classe, che ammonta ad euro 97.375,00, di cui si prevede un soddisfacimento per la quota del 7%, include i debiti verso i fornitori in chirografo; 5) quinta classe, che ammonta ad euro 221.951,00, di cui non si prevede alcun soddisfacimento, che include i debiti verso i soci e gli amministratori; che con decreto del 27.04.2015 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura, che all’esito dell’adunanza del 8.10.2015 e del decorso dei successivi venti giorni la maggioranza richiesta è stata raggiunta, in quanto in voti favorevoli espressi e non espressi ammontano ad euro 912.295,48 e ed i voti contrari ad euro 34,36

che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il decreto che ha fissato l’udienza di omologazione è stato notificato al C.G. e ai creditori dissenzienti;

visto il parere favorevole all’omologazione espresso dal commissario giudiziale, il quale, nella relazione ex art. 172 l.f., ha individuato, all’esito delle verifiche compiute sulle poste dell’attivo e del passivo, nella misura rispettivamente del 3%, del 2% e del 1,7 la percentuale dei chirografari delle classi 2°, 3° e 4° che troverà plausibile soddisfazione, percentuali riviste nel parere motivato ex art. 180 l.f., nel quale si ipotizza la mancata soddisfazione per le predette classi; osservato che non vi è ragione di mettere in discussione, anche in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da nessuno contestato, che sussistono i presupposti di cui agli artt. 160 e 162 l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello legale);

che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del piano concordatario;

che la procedura appare quindi complessivamente regolare;

che con riferimento a quanto prospettato dal C.G. nel parere motivato ex art. 180 l.f., le valutazioni del medesimo, in quanto correlate al presumibile valore di realizzo di immobili per come indicato dall’esperto nominato dal Tribunale, investono profili di fattibilità economica, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al vaglio del ceto creditorio, che ha approvato quasi all’unanimità la proposta concordataria;

che, peraltro, l’assoluta preponderanza della finanza esterna nella composizione dell’attivo concordatario, consentendo di apprezzare in modo evidente la convenienza della soluzione concordataria rispetto ad un alternativo scenario fallimentare, induce ad attribuire alla proposta di concordato approvata la valenza di idoneo strumento di composizione della crisi in grado di offrire ai creditori una qualche possibile forma di soddisfazione, integralmente esclusa in caso di fallimento;

che, pertanto raggiunta la maggioranza, e in assenza di opposizioni, il concordato deve essere omologato;

che trattandosi di concordato che prevede la cessione dei beni, il Collegio procede alla nomina le liquidatore in conformità alle indicazioni della società proponente e del Comitato dei Creditori, nonché a disciplinare nei termini che seguono le modalità di liquidazione;

Omologa

il concordato proposto dalla ricorrente in epigrafe,

Nomina

Liquidatore la dott.ssa P.D. con studio in             ,                       n.         ;

forma il Comitato dei Creditori chiamandone a farne parte:

1) A.B.;

2) U.

3) D.

Dispone

che la liquidazione si svolga secondo le seguenti modalità:

-          il Commissario Giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato secondo le modalità appresso stabilite

-          al momento dell’accettazione dell’incarico il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della debitrice, con verbale da depositare in Cancelleria

-          il Liquidatore registrerà ogni operazione contabile in un libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato che dovrà essere consegnato, aggiornato, ogni sei mesi al Commissario Giudiziale che procederà alle opportune verifiche e lo restituirà non oltre sette giorni dalla consegna

-          il Liquidatore, in conformità al disposto dell’art. 182 ultimo comma l.f., provvederà, ex art. 335° comma l.f., a redigere semestralmente il rapporto riepilogativo, che, con posta elettronica certificata, verrà comunicato al Commissario Giudiziale, il quale, con eventuali note, lo comunicherà ai creditori ai sensi dell’art. 171 2° comma l.f.,

-          entro il mese successivo al deposito della relazione del Liquidatore il Commissario Giudiziale dovrà presentare al Giudice delegato una propria relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal Liquidatore con il conto della gestione del semestre, raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria e alla relazione ex art. 172 l. fall.;

-          in caso di difformità di valutazioni fra Commissario Giudiziale e Liquidatore, il Giudice delegato ne solleciterà il contraddittorio diretto e provvederà, se necessario, alla loro convocazione;

-          il Commissario Giudiziale dovrà curare che il Liquidatore svolga con sollecitudine il proprio compito e che nei termini prescritti presenti il prospetto delle somme disponibili di cui oltre;

-          il Liquidatore procederà alle operazioni di liquidazione con ricorso a forme competitive; ogni atto di liquidazione o comunque funzionale alla liquidazione saranno subordinati al parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori e il liquidatore dovrà darne notizia al Giudice delegato; laddove uno dei suddetti pareri sia contrario, ovvero anche in caso di inerzia di uno dei predetti organi, potrà dar corso all’operazione solamente su autorizzazione del Giudice delegato;

-          il Liquidatore provvederà, nel termine di gg. 60 alla comunicazione del presente provvedimento, a predisporre un programma di liquidazione, da redigersi in conformità alle indicazioni di cui al punto che precede per quanto attiene al rispetto delle forme di vendita competitive ed alle indicazioni contenute nel piano oggetto di omologa, detto programma sarà sottoposto al parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori e quindi trasmesso al Giudice Delegato per la sua presa d’atto;

-          le transazioni, le rinunce a crediti e ogni atto di straordinaria amministrazione non funzionale alla liquidazione dovranno essere autorizzati dal Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario Giudiziale, e comunicati preventivamente al Giudice delegato; in caso di inerzia o di diniego di autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori, dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato, sempre previo parere del Commissario Giudiziale;

-          il Liquidatore dovrà ottenere l’autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Commissario Giudiziale, per agire o resistere in giudizio, mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore;

-          il Liquidatore, ogni sei mesi, convocherà riunioni collegiali dl Comitato dei Creditori, per informarlo dell’andamento generale della liquidazione

-          il Liquidatore dovrà versare tutte le somme riscosse su un conto corrente intestato alla procedura concorsuale che aprirà immediatamente presso la Banca                    , previa chiusura del conto corrente precedente

-          ogni anno, salva facoltà del Giudice delegato di stabilire un termine più breve, il Liquidatore dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale secondo le scadenze contenute nella proposta, riservate quelle presumibilmente occorrenti per la procedura; prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dovranno essere depositati in Cancelleria per il nulla osta del Giudice delegato prima dell’esecuzione;

-          il Liquidatore procederà ai pagamenti previsti dai piani di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari; le somme spettanti ai creditori irreperibili, contestati, condizionali saranno versate nelle forme del deposito giudiziario intestato al singolo creditore; lo svincolo – qualora la procedura sia ancora aperta – sarà subordinato all’autorizzazione del giudice delegato, previo parere del Commissario giudiziale e del Liquidatore, su istanza degli interessati e, per il caso di crediti contestati o condizionali, su prova, rispettivamente, della risoluzione della controversia o dell’avveramento della condizione;

-          compiuta la liquidazione e prima del reparto finale il Liquidatore renderà il conto della gestione al Giudice delegato, nelle forme di cui all’art. 116 commi 2 e 3 l. fall.;

-          approvato il conto, e liquidati dal Collegio i compensi del Liquidatore e del Commissario Giudiziale, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai singoli creditori secondo le modalità sopra esposte per i riparti parziali

-          per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, e nel rispetto dei principi da esso posti, le modalità della liquidazione saranno determinate dal Giudice delegato con decreto su istanza del Commissario Giudiziale o del Liquidatore, previo parere del Liquidatore o del Commissario Giudiziale rispettivamente e del Comitato dei Creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 17 l. fall.

Pisa, 19.10.2016

Il giudice estensore

Dott. Giovanni Zucconi

Il Presidente

           Dott.ssa Maria Sammarco

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