Trib. Bergamo 23.12.2015 (sulla disciplina delle offerte concorrenti)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla Sezione II Civile – Fallimentare del Tribunale di Bergamo in data 29.12.2015.

Il provvedimento, per quanto mi consta, è una delle prime applicazioni della nuova normativa sul concordato preventivo e, in special modo, della disciplina delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis L.F.

La lettura del Tribunale di Bergamo è poi particolarmente interessante e condivisibile nell’ottica della sua applicazione pratica.

Il Collegio, infatti, ha autorizzato la società ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva a stipulare immediatamente un contratto di affitto di ramo di azienda al fine di permettere la prosecuzione dell’attività produttiva altrimenti compromessa, in quanto la ricorrente non era più in grado di provvedere alle manutenzioni ed al pagamento delle utenze.

A tale scopo il Tribunale ha ritenuto opportuno differire l’esperimento delle procedure competitive per l’individuazione del potenziale affittuario ad un momento successivo e, in special modo, al momento della vendita dell’azienda.

Ciò facendo il Collegio ha di fatto “disapplicato” (almeno in via momentanea) la compatibilità dell’ultimo comma dell’art. 163 bis L.F. alla fattispecie oggetto dell’istanza di autorizzazione ex art. 161 comma 7 l.F. avanzata dalla società in concordato.

Le motivazioni a sostegno della pronuncia evidenziano: – la diligenza della ricorrente nel ricercare, prima della presentazione della domanda, potenziali interessati all’affitto, di fatto realizzando una sorta di “competizione preventiva”; – la serietà del terzo interessato all’affitto e della proposta avanzata.

Buona lettura.

Simone Giugni

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IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTARE

 

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

 

Dr. MAURO VITIELLO                                                                      – Presidente

 

Dr.ssa LAURA GIRALDI                                                                    – Giudice

 

Dr.ssa GIOVANNA GOLINELLI                                                       – Giudice rel.

 

ha emesso il seguente

 

DECRETO

Rilevato che la società debitrice                              con sede legale                     in persona del Consigliere Delegato,             ha depositato, in data in data 9.12.2015, ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di integrazione ai sensi dell’art. 161 VI° comma L.F.;

rilevato che, con decreto in data 10.12.2015, è stato concesso alla ricorrente termine di 60 giorni per la presentazione della proposta e del piano;

vista l’istanza depositata dalla ricorrente in data 22.12.2015, con la quale la stessa ha chiesto l’autorizzazione a stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda, al fine di permettere la prosecuzione dell’attività produttiva altrimenti compromessa, in quanto la ricorrente non è più in grado di provvedere alle manutenzioni ed al pagamento dei fornitori di energia indispensabili per non dover fermare il complesso produttivo               ;

letto il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale che ha evidenziato compiutamente le ragioni per le quali è opportuno e urgente procedere all’affitto al fine di salvaguardare l’asset attivo della ricorrente, costituito dal ramo di azienda, ai fini del miglior soddisfacimento della massa creditoria;

tenuto conto delle:

-          ragioni di urgenza esposte dalla ricorrente inerenti all’attività della stessa svolta;

-          attività di ricerca di un soggetto interessato al ramo d’azienda svolte nel periodo antecedente la presentazione del ricorso ex art 161 L.F.;

-          assunzione da parte della affittuaria degli oneri relativi alla manutenzione ed alla rimessa in esercizio dell’attività d’impresa;

-          efficacia della offerta di acquisto anche per il caso in cui dovesse intervenire il fallimento della ricorrente,

ritiene il collegio che possa essere autorizzato quanto richiesto e che possa essere differito l’esperimento delle procedure competitive per l’individuazione del soggetto affittuario ad un momento successivo, ferma restando la necessità di esperire le procedure competitive al momento della vendita dell’azienda, in tempi compatibili con le esigenze produttive della stessa;

P.Q.M.

autorizza la                  in persona del legale rappresentante pro tempore, a:

1) accettare la proposta formulata dalla                per la stipulazione del contratto di affitto di ramo aziendale delle condizioni indicate nella proposta irrevocabile d’acquisto allegato all’istanza;

2) a consentire alla medesima                     di effettuare a sua cura e spese, sin da subito, gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria necessari per la prosecuzione dell’attività aziendale.

Bergamo, 23 dicembre 2015

Il Presidente

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