Trib. Prato 23.09.2015 (sui diritti dei creditori bancari nel concordato preventivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dal Tribunale di Prato lo scorso 23.09.2015.

La decisione approfondisce la discussione, tutt’altro che sopita, sul diritto dei creditori bancari (per anticipazione degli ordini ricevuti da clienti o delle fatture verso clienti con contestuale conferimento di mandato irrevocabile all’incasso e patto di compensazione) a trattenere le somme riscosse successivamente all’apertura del concordato preventivo.

Davanti all’ormai consolidata prassi degli istituti di negare ogni restituzione alla procedura della somma incassate a fronte di mandati all’incasso, il Tribunale di Prato afferma che “con riferimento all’ipotesi di anticipazione con conferimento alla banca di mandato irrevocabile all’incasso e patto di compensazione, in conseguenza della cristallizzazione che si produce con la domanda di concordato con gli effetti di cui agli artt. 168 e 169 l. fall. (che richiama tra gli altri gli artt. 45 e 56), le somme versate dai terzi dopo la domanda non possono più essere incamerate dalla banca a compensazione di quanto anticipato (il credito della banca ha carattere concorsuale)”.

A sostegno della propria tesi il Collegio cita Cass. 07.05.2009 n. 10548, secondo la quale “in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell’art. 56 l. fall. (richiamato dall’art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell’ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all’incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all’incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l’obbligo di quest’ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest’ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione”.

Ritengo sinceramente che la soluzione pratese sia di assoluto buon senso e renda giustizia alla fondamentale distinzione, a fini concorsuali, tra rapporti bancari assistiti o meno da cessioni di credito validamente concluse e notificate al debitore ceduto (o da lui accettate).

Dal punto di vista strettamente processuale, infine, il decreto è interessante perché fa decorrere il termine concesso per il deposito di piano e proposta dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e non, come siamo abituati a vedere, dal deposito del medesimo o dalla comunicazione del successivo decreto.

Buona lettura.

Simone Giugni

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Tribunale di Prato, 23 settembre 2015. Presidente relatore Maria Novella Legnaioli

 

(omissis)

 

Letto il ricorso presentato in data 21.9.15 dalla società ___________________ S.r.l. ai sensi dell’art. 161 comma sesto l. fall. introdotto dal decreto 22.06.12 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e successivamente modificato dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, con il quale la società, dopo avere premesso di trovarsi in stato di crisi, richiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e segg. R.D. 16.03.1942 n. 267 e successive modifiche, e si riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. nel termine che sarà assegnato dal giudice;

Rilevato, quanto alla richiesta del termine, che il ricorso è proposto dal legale rappresentante, previa delibera ai sensi dell’art. 152 l. fall.; che la ricorrente ha la propria sede nel circondario di Prato e che sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti; che la società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale;

Ritenuto altresì che ricorrano i presupposti per l’accesso alla procedura richiesta, atteso che:

-          la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti di tale norma indicati con riferimento all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;

-          l’impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

Ritenuto, sulla base delle anzidette risultanze, che possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dell’art. 161 commi secondo e terzo l. fall. o, in alternativa, di una domanda ai sensi dell’art. 182 bis l. fall; che tale termine possa essere concesso nella misura richiesta di gg. 120;

Ritenuto, altresì, che da quanto riferito nel ricorso e dalla documentazione allegata emerga che vi sia la ragionevole probabilità che possa essere elaborata una proposta o un accordo corredati da un piano attuabile;

Ritenuto, infatti, che nella presente fase, ai fini della concessione del termine richiesto e della protezione dell’impresa dalle azioni esecutive e cautelari, debba verificarsi, sulla base del contenuto del ricorso e della documentazione allegata, attraverso una valutazione prognostica condotta secondo un criterio di ragionevolezza, se l’impresa, oltre ad essere in possesso dei requisiti per accedere alla procedura, sia presumibilmente in grado di elaborare una proposta sulla base di un piano coerente con i dati dei bilanci depositati, proposta e piano, tuttavia, che potranno essere ancora in gran parte da delineare, come si deduce anche dalla possibilità per il debitore, riconosciuta dalla legge, di depositare, in alternativa al concordato, una domanda ai sensi dell’art. 182 bis l. fall;

Osservato anche che, ai sensi dell’art. 161 comma ottavo l. fall, il Tribunale, con il decreto di cui al comma sesto “deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, fino alla scadenza del termine fissato.  Il debitore, con cadenza mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere”;

Rilevato, infine, che con il ricorso la società chiede l’autorizzazione allo scioglimento (o, in subordine, alla sospensione) dei contratti bancari indicati nel ricorso, relativi all’anticipazione delle somme di ordini ricevuti da clienti o di fatture verso clienti con conferimento alla banca di mandato irrevocabile all’incasso e patto di compensazione o, eventualmente, con cessioni di credito pro solvendo;

Ritenuto che la richiesta non appare necessaria, in quanto:

-          con riferimento all’ipotesi di anticipazione con conferimento alla banca di mandato irrevocabile all’incasso e patto di compensazione, in conseguenza della cristallizzazione che si produce con la domanda di concordato con gli effetti di cui agli artt. 168 e 169 l. fall. (che richiama tra gli altri gli artt. 45 e 56), le somme versate dai terzi dopo la domanda non possono più essere incamerate dalla banca a compensazione di quanto anticipato (il credito della banca ha carattere concorsuale) e che tale effetto si produce automaticamente presso il registro delle imprese (cfr. anche Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10548: “In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell’art. 56 l. fall. (richiamato dall’art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell’ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all’incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all’incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l’obbligo di quest’ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest’ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione”;

-          con riferimento all’ipotesi di anticipazione con cessione di credito pro solvendo:

-          se non sono opponibili, non si pone la necessità di ottenerne lo scioglimento;

-          se sono opponibili, devono considerarsi a garanzia delle anticipazioni concesse e, quali garanzie, pendendo la procedura di concordato, non possono essere escusse, salva l’ipotesi dei contratti di garanzia finanziaria di cui al d. lgs. 170/2004 per cui è prevista la deroga all’art. 168 l. fall.;

P.Q.M.

Visto l’art. 161 commi sesto e ottavo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede termine di 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. o, in alternativa, della domanda di cui all’art. 182 bis l. fall.

Dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine all’attività svolta (anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano), agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti, nonché una situazione finanziaria aggiornata.

Delega il giudice relatore a prendere visione della relazione predetta ed a riferirne al Tribunale nel caso in cui emerga il compimento di atti pregiudizievoli all’interesse dei creditori, riservando al Tribunale in composizione collegiale ogni provvedimento per cui la legge prescrive apposita autorizzazione nonché l’eventuale proroga del termine concesso.

Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti bancari di anticipazione con mandato all’incasso e patto di compensazione o, eventualmente, con cessione di crediti, non potendo gli istituti bancari contraenti una volta depositata la domanda di ammissione alla procedura di concordato (e con effetto dalla pubblicazione della medesima), incamerare le somme versate da terzi dopo la pubblicazione, a compensazione, o a garanzia, di quanto anticipato.

Prato, 23/09/2015

Il Presidente

Dott. Maria Novella Legnaioli

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