Cass. 05.10.2015 n. 19802 (sul giudizio di opposizione allo stato passivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio la Sentenza n. 19802 pubblicata in data 05.10.2015 dalla I sez. Civ. della Corte di Cassazione (relatore Dott. Antonio Didone).

Il provvedimento ha natura squisitamente processuale e riguarda il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.

La Suprema Corte fa notare, innanzitutto, che il procedimento in questione è regolato dall’art. 99 L.F. e non dall’art. 183 c.p.c. (norma peraltro dettata per il giudizio di primo grado e non per quello di impugnazione), con ogni conseguenza sull’impossibilità di produrre ulteriori documenti rispetto a quelli allegati al ricorso.

Inoltre, non costituisce causa di improcedibilità del giudizio la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, non trovando applicazione la disciplina di cui agli artt. 339 e segg. c.p.c. e non potendo il procedimento in questione (pur avendo natura impugnatoria) essere qualificato come un appello.

Nondimeno è comunque applicabile il precetto enunciato nell’art. 247 c.p.c. che, ponendo l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo “copia della sentenza impugnata”, ha come scopo solo la possibilità dell’esame del provvedimento opposto da parte del giudice del gravame.

Pertanto il Collegio ritiene impossibile valutare le doglianze dell’opponente, seppure il mancato deposito del provvedimento impugnato sia sanzionabile con una pronuncia di rigetto e non con l’inammissibilità dell’opposizione.

Buona lettura.

Simone Giugni

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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI  Aldo                            -  Presidente   -
Dott. NAPPI       Aniello                         -  Consigliere  -
Dott. BERNABAI    Renato                          -  Consigliere  -
Dott. DIDONE      Antonio                    -  rel. Consigliere  -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria                      -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:
                     sentenza
sul ricorso 13034/2009 proposto da:
_________________ S.P.A. - Agente della riscossione per la  Provincia
di ___________ (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, _________________
____________,  presso l'avvocato ___________, che  la  rappresenta  e
difende  unitamente all'avvocato ________________, giusta  procura  a
margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
FALLIMENTO _________________ S.R.L.;
                                                         - intimato -
avverso   il   decreto  del  TRIBUNALE  di  PESCARA,  depositato   il
02/04/2009;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
16/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato _______________, con delega, che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con il provvedimento impugnato (depositato il 2.4.2009) il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. _________________proposta dalla s.p.a. _________________in quanto l’opponente – la quale lamentava l’esclusione parziale del credito insinuato – si era limitata a produrre la comunicazione del curatore contenente l’avviso del deposito dello stato passivo esecutivo con richiamo a prospetto riepilogativo allegato (non prodotto), contenente il provvedimento adottato dal giudice delegato in relazione alla specifica posizione creditoria. Ciò rendeva impossibile al tribunale di verificare il contenuto della decisione e lo stesso interesse dell’opponente, oltre che la fondatezza dei motivi di impugnazione, relativi al difetto di motivazione del provvedimento opposto.

Contro il decreto del tribunale la s.p.a. _________________ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 183 e 116 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia tenuto conto delle precisazioni contenute nel ricorso e non abbia chiesto chiarimenti alla parte, consentendo la produzione ulteriore di documenti.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione lamentando che il tribunale abbia ritenuto carente di interesse l’opponente senza tenere conto della dettagliata specificazione in ricorso del contenuto del prospetto allegato alla lettera del curatore.

Il ricorso è infondato, salvo la precisazione infrascritta in ordine alla motivazione in diritto.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dalla L. Fall., art. 99 e non dall’art. 183 c.p.c., che peraltro riguarda il giudizio di primo grado e non un giudizio d’impugnazione quale è quello disciplinato dalla disposizione innanzi richiamata.

La giurisprudenza invocata, quanto alla sollecitazione al deposito di documenti “già depositati” che la parte invoca non si applica ad un caso, come quello di specie, in cui il documento non risultava depositato neppure inizialmente dall’opponente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-1, n. 2677/2012) in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c. e segg., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, la L. Fall., art. 99, che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l’unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. Nondimeno è comunque applicabile il precetto enunciato nell’art. 347 c.p.c., che, ponendo l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell’esame di detto provvedimento da parte del giudice dell’appello.

Nella concreta fattispecie il giudice di merito non ha deciso sul contenuto dell’opposizione perchè non poteva accertare la soccombenza prospettata dal reclamante a giustificazione del suo interesse, e, in mancanza del documento, neppure vagliare la fondatezza della censura sulla motivazione.

Pertanto, seppure questi argomenti avrebbero giustificato una pronuncia di rigetto anzichè di inammissibilità dell’opposizione, previa correzione in diritto della decisione impugnata nel senso innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2015

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