Tribunale Cosenza 30.06.2015 (sul rilascio del DURC)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio l’ordinanza resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cosenza in data 30.06.2015.

Con la stessa, resa al termine del giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso da una società ammessa alla procedura di concordato in continuità, il Giudice monocratico ha ordinato all’INPS il rilascio del DURC positivo.

Per quanto mi consta è uno dei primi provvedimenti che affronta completamente il tema, soprattutto con riguardo alla disposizione tra adempimenti pre e post domanda di concordato.

Questi i punti salienti della decisione:

-          ai fini del rilascio del DURC rileva l’integrale adempimento delle scadenze successive alla domanda di concordato;

-          il mancato versamento di contributi riferiti a periodi precedenti alla domanda non comporta irregolarità contributiva (stante il generale divieto di pagare in via preferenziale creditori antecedenti);

-          non appare rilevante che il piano concordatario non preveda il pagamento integrale dei crediti INPS.

 

In  merito al periculum in mora il Tribunale ha, correttamente, osservato che l’impossibilità di ottenere pagamenti dalla pubblica amministrazione comporta un pregiudizio tale da legittimare la pronuncia in via d’urgenza.

Chiudo con una nota polemica osservando come, ancora una volta, nei creditori c.d. “istituzionali” si osservi un’incomprensibile “rigidità” nell’accettare il favor concesso alle soluzioni negoziate della crisi di impresa.

Ovviamente il decreto va letto nella sua interezza. Il fatto che il Tribunale di Busto Arsizio (che si era pronunciato in primo grado) avesse nella circostanza ascoltato il Precommissario nominato ed instaurato il contraddittorio sul punto con i controinteressati, infatti, impone a chi presenta la domanda un’ampia disclosure sugli aspetti fondamentali del concordato, non potendo giovarsi – in caso contrario – dei vantaggi previsti dall’art. 169 bis L.F.

Buona lettura.

Simone Giugni

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TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Lavoro

N. 2069/2015 R.G.

Il Tribunale

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 24.6.2015

Osserva:

  Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Casa di Cura                       s.r.l. – premesso di essere stata ammessa a procedura di concordato preventivo in continuità, di avere subito il rilascio da parte dell’INPS, il 9.5.2015, di DURC negativo, cioè attestante la non regolarità contributiva, di ritenere detta attestazione erronea ed illegittima – ha chiesto: ordinare a INPS di rilasciare attestazione di regolarità contributiva mediante DURC; in subordine, adottare ogni più opportuno provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sulla domanda di merito (relativa all’accertamento del diritto al rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva ed al risarcimento danni).

INPS si è costituito ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, e in subordine la competenza del Tribunale Civile Sez. Fallimentare; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando sia il pericolum in mora sia il fumus boni iuris.

Le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza formulate dal convenuto non appaiono condivisibili. Nella fattispecie si controverte in ordine al contenuto del DURC e alla esattezza di quanto in esso attestato circa il regolare versamento dei contributi. Ciò posto: la controversia involge posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo sottostante al documento, rapporto che è di natura privatistica, senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici, sicchè la giurisdizione è del G.O. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3619/2014; nello stesso senso cfr. C.d.S. 2682/2013); la causa, riguardando l’applicazione di norme previdenziali, relative al versamento dei contributi, è da qualificare come controversia previdenziale (cfr. Cass. 3921/2002, 36/1990), sicchè rientra nella sfera di cognizione del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 442 c.p.c..

Come è pacifico, per la società attrice è in atto procedura di concordato preventivo con continuità (cfr. il ricorso, pagg. 2.a-3.a, e la memoria di costituzione, pag. 1). La procedura è stata dichiarata aperta con il provvedimento del Tribunale di Cosenza del 18.6.2014 (prodotto da parte attrice come doc. 5 e richiamato anche da parte convenuta, a pag. 1 della memoria di costituzione), provvedimento da cui risulta che la domanda è stata proposta il 14.5.2013.

E’ anche pacifico che INPS ha emesso DURC attestante la non regolarità del versamento dei contributi allo stesso Istituto al 17.4.2015. Il relativo documento è datato 9.5.2015 (prodotto da parte attrice, come doc. 6).

L’attore allega espressamente di avere regolarmente pagato i contributi dopo la domanda di concordato (cfr. il ricorso, pagg 3.a-4.a). INPS nella sua difesa in giudizio (pag. 3) parla di “scoperture pre e dopo concordato”, e quindi sembra allegare mancati pagamenti anche per il periodo successivo al concordato. Parte attrice in udienza ha ulteriormente negato di essere stata inadempiente circa la contribuzione successiva alla domanda di concordato. Sul punto appare prevalente la posizione dell’attore, in quanto: a) è agli atti DURC positivo, datato 18.12. 2014 e riferito fino al 2.12.2014, quindi successivo alla domanda di concordato e anche al provvedimento di ammissione (doc. n.7 di parte attrice, non contestato);

b) l’attore ha indicato in ricorso e prodotto (docc. nn. 8 e ss.) quietanze di versamento, che indica riferite ai contributi, senza contestazioni sul punto da parte del convenuto; e tali documenti sono riferiti a periodi successivi;

c) la allegazione di INPS circa l’inadempimento riferito al periodo successivo è insufficiente, essendosi l’istituto limitato ad una deduzione generica (“scoperture pre e dopo concordato”), senza precisare gli specifici periodi successivi per cui vi sarebbe stato inadempimento, e i relativi importi (così da consentire eventualmente all’attore di dare la prova del pagamento). Né una tale precisazione di periodi e di importi può ricavarsi dai documenti allegati, dato che l’Istituto, pur indicando di produrre “stampe in n. 25 relative alle inadempienze ad oggi rilevate” (cfr. la memoria di costituzione, pag. 8), non ha in realtà prodotto tali documenti (il fascicolo di parte è anche privo di indice).

E’ pacifico che l’attore non ha versato contribuzioni relative a periodi precedenti alla domanda di concordato (cfr. il ricorso,pag.4.a).

L’attore sostiene che il pagamento di tali somme sarebbe vietato dall’art. 168 L.F. (ricorso, pag 4.a) e tale affermazione, sostanzialmente condivisa da INPS nella sua memoria (pag. 6), deve ritenersi fondata, alla luce della interpretazione giurisprudenziale dell’art. 168 cit. (cfr. Cass. 578/2007, 18078/2008, 4234/2006).

L’attore sostiene poi che tale mancato pagamento, in quanto dipendente da disposizioni legislative, non comporterebbe irregolarità contributiva, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. B) del D.M. 24.10.2007 (pag. 4° del ricorso); tale affermazione è fatta propria anche da INPS (cfr. la memoria di costituzione, pag. 6, in cui si dice che la pubblicazione della domanda di concordato già integra la fattispecie di cui all’art. 5 co. 2 lett. B) del D.M. 24.10.2007, per il quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative). E in effetti, in coerenza con questa ricostruzione, il DURC datato 18.12.2014 (già menzionato, doc. 7) attesta la regolarità contributiva, nonostante il mancato pagamento, con la annotazione della richiesta di concordato preventivo e il richiamo dell’art. 5 del D.M. 24.10.2007.

INPS sostiene però, richiamando un proprio Messaggio interno, che in caso di concordato preventivo con continuità la regolarità contributiva potrebbe essere attestata (col rilascio di DURC positivo) solo se il piano di concordato preveda la integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e dei relativi accessori di legge (cfr. la memoria di costituzione, pag. 6). Tale opinione dell’Istituto è contestata dall’attore (cfr. il ricorso, pagg. 5.a-6.a).

Sul punto, allo stato degli atti, deve ritenersi prevalente la prospettazione dell’attore.

La posizione espressa in giudizio dall’INPS presuppone che, in caso di concordato preventivo per continuità, per i crediti previdenziali l’adempimento (con la conseguenza della regolarità contributiva) consista esclusivamente nel loro soddisfacimento integrale. Ma, in linea generale, anche per i crediti privilegiati è possibile prevedere un soddisfacimento non integrale, come risulta dagli artt. 160 co. 2 e 186 bis co. 2 L.F.; e la possibilità, in astratto, di un soddisfacimento non integrale anche dei crediti previdenziali è prevista dall’art 182 ter L.F..

La ricorrenza, in concreto, delle condizioni per il soddisfacimento non integrale dei crediti, e la legittimità di una tale soluzione, devono essere valutate nella singola procedura consensuale. Allo stato, non risultano specificamente indicate da INPS ragioni che escludano comunque la possibilità del soddisfacimento parziale: sul punto INPS si è limitato ad una affermazione generica e non argomentata (se non con il richiamo di propri atti interni).

Peraltro, nella specifica procedura concorsuale riguardante la società attrice, come da questa osservato, il piano di concordato è stato approvato dai creditori (come risulta dal provvedimento del Tribunale, Sezione Fallimentare, del 4.3.2015, prodotto dall’attore come doc. n. 21), e col consenso, presunto ai sensi dell’art. 178 L.F., anche dello stesso INPS, che non ha espresso parere negativo nei termini previsti, e dunque non ha fatto valere neanche in quella sede ragioni impeditive di un eventuale soddisfacimento parziale (la affermazione dell’attore circa la mancanza di parere negativo di INPS, pagg. 5.a-6.a del ricorso, non è stata contestata dall’Istituto, e trova riscontro nel “Parere del Commissario Giudiziale ex art. 180 comma 2 L.F”. del 2.4.2015, prodotta dall’attore come doc. 19, in particolare a pagg. 8-10; rispetto a tale documento non vi sono contestazioni).

Nel fascicolo dell’INPS risulta poi, di fatto, presente il testo di un D.M. del 2015. Di tale documento non può tenersi conto, perché si tratta di documento non indicato nella memoria di costituzione e non fatto valere dall’Istituto a sostegno della sua posizione, e quindi introdotto in modo non rituale (per i decreti ministeriali non vale il principio iura novit curia: cfr. Cass. SU 9941/2009, Cass. 15065/2014, C.d.S. 1018/2014).

Riassumendo, deve ritenersi, sulla base delle deduzioni delle parti e dei documenti ritualmente acquisiti, e con la sommarietà di cognizione propria di questa fase: che non risultano inadempienti successivi al concordato; che il mancato versamento di contributi riferiti a periodi precedenti non comporta irregolarità contributiva (ai sensi dell’art. 168 L.F. e dell’art. 5 co. 2 lett. B) del D.M. 24.10.2007); che allo stato non appare rilevante in senso contrario il fatto che il piano di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei crediti dell’INPS, tanto più che nella fattispecie il piano risulta approvato, del consenso anche dell’Istituto.  Pertanto, non appare fondata la attestazione dell’INPS circa la non regolarità contributiva (col DURC del 9.5.2015). Sussiste, dunque, il c.d. fumus boni iuris. Ciò vale per la situazione al 17.4.2015, cioè alla data indicata nel DURC contestato dal 9.5.2015.

In ordine al periculum in mora, l’attore afferma:

a) di erogare prestazioni di assistenza psichiatrica per conto della A. di          , sulla base di specifico contratto (cfr. il ricorso, pag. 2.a); tale affermazione non è contestata dal convenuto e trova riscontro nelle premesse delle Delibere della A. prodotte dall’attore (docc. 2-4);

b) che le sue entrate consisterebbero esclusivamente nei pagamenti da parte della A. a fronte delle prestazioni rese (cfr. il ricorso, pagg. 2.a, 6.a); tale allegazione non è contestata e trova un riscontro, sia pure parziale, nei documenti prodotti con la istanza 28.5.2015;

c) che il DURC sarebbe indispensabile per ottenere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni e in particolare dalla A. (cfr. il ricorso, pagg. 2.a e 6.a); tale affermazione non è contestata dal convenuto (che anzi evidenzia anch’esso la rilevanza del DURC: cfr. la memoria di costituzione, pag.4), e trova un riscontro nelle già menzionate Delibere della A., nelle quali, nel disporre i pagamenti, si dà atto della verifica della regolarità del DURC.

Pertanto tali circostanze devono ritenersi fondate (tenendo conto della verifica della regolarità del DURC.

Ciò posto, deve ritenersi ragionevole che (come affermato dall’attore) la mancanza di DURC favorevole impedisce di ottenere i pagamenti spettanti (uniche entrate), con la conseguenza di una paralisi finanziaria e della impossibilità, quindi, di far fronte alle obbligazioni e di rispettare gli impegni assunti nel piano di concordato, con il concreto rischio di fallimento; e che quindi vi è il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere eliminato con un giudizio ordinario, con i suoi tempi (cfr. il ricorso, pagg. 2.a-6.a-7.a). Sul punto peraltro la contestazione del convenuto è generica, in quanto l’Istituto si limita ad affermare che “difetta, in atti, la prova del nocumento”.

In conclusione, ricorrono i presupposti di cui all’art. 700 c.p.c.. Pertanto, ritenuta (con gli evidenziati limiti di cognizione) la infondatezza della attestazione circa la non regolarità contributiva, effettuata col DURC del 9.5.2015, deve essere ordinato a INPS (come richiesto in ricorso) di rilasciare all’attore attestazione di regolarità contributiva (DURC) positiva, con riferimento alla situazione al 17.4.2015 (cioè alla data indicata nel DURC contestato del 9.5.2015).

La particolarità e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale provvede:

Visto l’art. 700 c.p.c., ordina a INPS di rilasciare all’attore attestazione di regolarità contributiva (DURC) positiva, con riferimento alla situazione al 17.4.2015.

Compensa le spese giudiziali.

Si comunichi.

Cosenza. 30.6.2015                                                                                       Il giudice

(Dott. P. Maccarone)

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