Trib. Prato 25.02.2015 (sulla fase di liquidazione del concordato preventivo)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto di omologazione reso dal Tribunale di Prato in data 25.02.2015.

E’ interessante, nella sua semplicità, perché affronta in modo particolare la designazione degli organi preposti alla fase di liquidazione del concordato con cessione dei beni.

In primo luogo, infatti, il Collegio evidenzia che, in caso di concordato preventivo con cessione, “deve essere nominato un liquidatore giudiziale e un comitato dei creditori per assistere alla liquidazione, salvo che il concordato disponga diversamente”.

Ritiene poi il Tribunale che, nella fattispecie presa in esame, manchi una vera e propria attività di liquidazione (essendo l’attivo quasi interamente realizzato) e non siano necessarie né la nomina del liquidatore giudiziale né quella del comitato dei creditori.

Il risultato, ovviamente, è un alleggerimento dei costi e dei tempi della procedura.

Buona lettura.

Simone Giugni

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

 

dott.  Maria Novella Legnaioli                                                                   Presidente relatore

dott. Raffaella Brogi                                                                                   Giudice

dott. Marinella Acerbi                                                                                Giudice

 

Premesso che

Con ricorso depositato ai sensi dell’art. 161 co. 6 l. fall. in data la società B. SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f. 01695810976) ha proposto domanda di concordato preventivo riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 161 commi 2 e 3 l. fall. nel termine fissato dal giudice.

Con decreto in data 12.3.14 il tribunale ha concesso a tale fine termine di gg. 120 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

In data 7.07.2014 la società ha depositato la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 l. fall.

La proposta contenuta nel ricorso prevede il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati e quello parziale, nella presumibile misura del 7,5% dei creditori chirografari.

Il piano su cui la proposta si fonda consiste nella messa a disposizione dei creditori di tutte le attività della società, attività, allo stato, già quasi completamente liquidate, avendo la società, in data 14.06.13, con atto ai rogiti del Notaio F. D., ceduto, con riserva di proprietà, a D. srl il ramo d’azienda esercitato per mezzo della piattaforma informatica sul sito web E., per il prezzo complessivo di e. 107.320.

Il piano prevede altresì l’apporto di nuova finanza da parte dei soci per e. 164.000,00 e la rinuncia alle proprie ragioni da parte di alcuni creditori, entrambi tali impegni subordinati all’omologazione del concordato.

Quanto ai tempi di esecuzione del concordato si prevede che il piano trovi attuazione nell’arco di un anno.

Infine, al fine di contenere i costi della procedura, la proposta prevede che le operazioni di liquidazione siano svolte dal medesimo legale rappresentante della società, che è un professionista in possesso dei requisiti di legge e che si è dichiarato disposto a svolgere l’incarico gratuitamente.

Il tribunale di Prato, ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con decreto 22.09.14, nominando commissario giudiziale e stabilendo la data del 17.12.14, per l’adunanza dei creditori.

Il commissario giudiziale nella relazione ex articolo 172 ha esaminato e verificato ciascuna posta dell’attivo e del passivo concordatario e ha ritenuto il piano fattibile.

L’adunanza si è tenuta regolarmente nella data fissata.

In data 12.01.15 il Cancelliere ha dato conto dell’esito delle votazioni:

totalità dei creditori aventi diritto al voto: euro 2482.932,22

prima dell’adunanza non sono stati espressi voti;

durante l’adunanza non sono stati espressi voti;

nei venti giorni successivi all’adunanza sono pervenuti voti contrari per e. 1.035.3482,56 mentre non hanno espresso alcun voto i creditori per e. 1.447.449,66;

poiché i creditori che non hanno esercitato il voto si considerano consenzienti, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e. 1.447.449,66 pari al 58,296% degli ammessi al voto);

Essendo stata raggiunta la maggioranza, il tribunale ha fissato l’udienza del 25.2.15 per l’omologazione del concordato.

La società ricorrente si è costituita e ha richiesto l’omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex articolo 180 legge fallimentare esprimendo parere favorevole all’omologazione del concordato preventivo.

Nono sono state proposte opposizioni.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall’imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell’ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l’imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l’istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dal Commissario Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che “deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta”.

Il Tribunale ha “il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,… mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”.

Detto “controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fiso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e dall’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. E’ infatti “ragionevole, in coerenza con l’impianto generale dell’Istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”.

Nella fattispecie la misura della soddisfazione dei creditori dipenderà dalla realizzazione dell’attivo, secondo il piano elaborato dalla ricorrente che, nella fattispecie, non presenta rischi particolari essendo stato già ceduto il ramo di azienda e rimanendo soltanto alcuni crediti da incassare.

I creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.

Non sono state proposte opposizioni.

Ne consegue che il controllo del Tribunale, come sopra delineato in conformità ai principi enucleati delle Sezioni Unite e sopra richiamati, non possa che arrestarsi di fronte alla verifica della legalità della procedura, che si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, determinando il raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 177 l. fall..

Il piano, poi, realizza la causa concreta della procedura, consentendo all’imprenditore il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure modesto e parziale.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, il concordato con cessione dei beni, deve essere nominato un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione, salvo che il concordato disponga diversamente.

In proposito la ricorrente ha proposto che l’attività di liquidazione svolta dallo stesso liquidatore sociale che si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico senza alcun compenso.

Tale richiesta è stata motivata dalla ricorrente sulla base della circostanza che l’attivo concordatario è stato già monetizzato per la quasi totalità ad eccezione del residuo credito nei confronti di D., che ha provveduto alla consegna di cambiali con scadenza entro il corrente anno, e l’apporto di nuova finanza per la quale i terzi hanno già provveduto ad emettere i relativi assegni circolari che sono pronti per la consegna al commissario giudiziale alla comunicazione del decreto di omologa.

Ritiene il tribunale che mancando nella fattispecie una vera e propria attività di liquidazione non debba essere nominato un liquidatore giudiziale, né un comitato dei creditori, e che le residue operazioni di incasso del credito nei confronti di D. e degli assegni circolari messi a disposizione quale finanza esterna possano essere svolte dalla società sotto il controllo e la direzione del commissario giudiziale secondo le modalità qui di seguito indicate.

PQM

Visto l’art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società B. SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f. 01695810976), con sede in omissis;

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del Rag. M.P.S. con l’incarico di sorvegliare l’adempimento del concordato, secondo le seguenti modalità:

Il debitore con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 30 aprile 2015) predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull’andamento dell’attività di impresa e di liquidazione e sui riparti in favore dei creditori, cin l’indicazione di ogni fatto rilevante in quanto idoneo ad incidere sulla fattibilità della proposta, che invierà al commissario giudiziale il quale, a sua volta, dopo averla corredata delle sue valutazioni, la comunicherà ai creditori e al giudice delegato.

Il commissario giudiziale eserciterà il controllo sull’adempimento della proposta e del piano attraverso le relazioni del debitore e attraverso tutte le informazioni che riterrà necessario acquisire presso l’impresa.

Egli dovrà riferire al giudice delegato ogni circostanza suscettibile di determinare l’impossibilità di prevenire all’attuazione del piano.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell’art. 17 LF e per la comunicazione al proponente ed al commissario giudiziale (che provvederà, ai sensi dell’art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Prato 25/02/2015

Il Presidente est.

Dott. Maria Novelli Legnaioli

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