Trib. Chieti 02.12.2014 (sull’omesso versamento delle “quote a carico” dei dipendenti)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio  la sentenza resa, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Chieti in data 02.12.2014.

Pur trattandosi di un giudizio penale, ritengo che nel provvedimeto si affronti un problema assai frequente nella pratica della crisi d’impresa, ossia il mancato pagamento – da parte dell’imprenditore in procinto di accedere ad una procedura concorsuale – delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

A fronte di alcune pronunce che prevedevano una responsabilità “automatica” dell’imprenditore, il Tribunale di Chieti si pone il problema del raccordo tra il mancato versamento e lo stato di crisi dell’impresa.

In maniera a mio avviso assai pregevole, il Giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

Nella motivazione, in particolare, si evidenzia che “Accertato che il reato contestato, che consiste nel mancato versamenti all’I.N.P.S. delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e la volontà di non versare all’I.N.P.S. le ritenute effettuate nel periodo considerato, non può ovviamente escludersi, in astratto, che siano possibili casi nei quali è possibile invocare l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere al versamento delle somme dovute.

Nel caso di specie, per quanto attiene alla crisi di liquidità, deve rilevarsi che la perdurante e grave crisi economica, che aveva investito le società e che era stata in un primo tempo fronteggiata con la vendita del patrimonio immobiliare, aveva inevitabilmente portato al fallimento della società, che non era riuscita a riscuotere i crediti maturati nei confronti della clientela.

Accertato che l’imputato aveva adottato tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere al debito contratto nei confronti dell’I.N.P.S. senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e al lui non imputabili, assolve l’imputato dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato (cfr Cass. Sez. III, 37301/14)”.

Si ha quindi, finalmente, un raccordo tra il disvalore penale e la realtà dei fatti.

Buona lettura.

Simone Giugni

*******

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

RITO ABBREVIATO

(artt. 438 e segg., 549 c.p.c.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice Monocratico Patrizia MEDICA, nella udienza pubblica del 20 novembre 2014,

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo a motivazione riservata ex art. 544/3° c.p.p. la seguente

SENTENZA

 

nei confronti del signor:

, nato il                       e residente a             Via                  Dom dichiarato.

contumace

IMPUTATO

Fasc. 902/13

Per il delitto p. e p. dagli art. 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, L. n: 638/1983 perché, nella sia qualità di legale rappresentante della                       e datore di lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva il versamento all’I.N.P.S. di Chieti delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi sotto indicati e per gli import relativi:

(omissis)

Fasc. 1075/13

Per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, L. n: 638/1983 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della                       di datore di lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva il versamento all’I.N.P.S. di Chieti delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi sotto indicati e per gli importi relativi:

(omissis)

CONCLUSIONI

Il P.M.: assoluzione ex art. 530 co. 2 cpp..

Il Difensore dell’imputato (avv. ________________ di fiducia assente e avv. ____________________ di fiducia): assoluzione; in subordine minimo della pena.

Motivazione

                        , legale rappresentante della                      e della            veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 2 del DL 463/83 convertito in legge 638 del 1983, per aver omesso di versare le somme trattenute sulle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti, dal mese di luglio 2008 al mese di ottobre 2009, per un importo complessivo di euro 118.499,00 e di euro 38.176,00.

Ammesso il rito abbreviato richiesto dal difensore dell’imputato, munito di procura speciale, era stato acquisito il fascicolo delle indagini preliminari e la relazione redatta dal consulente dell’imputato.

Dall’esame della documentazione prodotta dal P.M., risulta che l’imputato quale legale rappresentante dalla ditte sopra indicate, aveva omesso di versare all’I.N.P.S. le somme trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, importi tutti indicati nei prospetti acquisiti agli atti.

Era poi emerso, dall’esame della documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato ed in particolare dalla relazione redatta dal dott.              , che l’imputato, quale amministratore unico della società, aveva depositato in data 23.9.09 richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 160 LF.

La società era stata poi dichiarata fallita con sentenza del 28.04.11.

Con riferimento alle cause che avevano portato al fallimento della società il consulente, nell’allegata relazione, evidenziava e documentava che le società, amministrate dall’imputato, si erano trovate a far fronte alla grave crisi economica che aveva investito il settore automobilistico, destinatario della produzione aziendale, crisi iniziata nel 2008 e che ancora perdura.

Per far fronte a tali difficoltà, la società aveva prima ceduto ad una società di leasing il patrimonio immobiliare del gruppo, provvedendo con la liquidità così ottenuta al pagamento dei debiti presso banche, enti e fornitori.

Perdurando la crisi e non riuscendo ad ottenere il pagamento delle fatture emesse, la società, dopo la richiesta di ammissione al concordato preventivo, era stata dichiarata fallita.

A sostegno di quanto riferito evidenziava e documentava che i crediti vantati, per complessivi euro 3.600.000,00 erano stati tutti azionati dal curatore fallimentare.

Accertato che il reato contestato, che consiste nel mancato versamenti all’I.N.P.S. delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e la volontà di non versare all’I.N.P.S. le ritenute effettuate nel periodo considerato, non può ovviamente escludersi, in astratto, che siano possibili casi nei quali è possibile invocare l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere al versamento delle somme dovute.

Nel caso di specie, per quanto attiene alla crisi di liquidità, deve rilevarsi che la perdurante e grave crisi economica, che aveva investito le società e che era stata in un primo tempo fronteggiata con la vendita del patrimonio immobiliare, aveva inevitabilmente portato al fallimento della società, che non era riuscita a riscuotere i crediti maturati nei confronti della clientela.

Accertato che l’imputato aveva adottato tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere al debito contratto nei confronti dell’I.N.P.S. senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e al lui non imputabili, assolve l’imputato dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato (cfr Cass. Sez. III, 37301/14).

Motivazione riservata da depositare in giorni trenta.

P.Q.M.

Letto l’art. 530 cpp, assolve l’imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione in giorni trenta.

Chieti 20.11.2014

Il Giudice

Patrizia Medica

 

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014.

Scrivi una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *