Trib. Verona 23.10.2014 (sull’esdebitazione)

Questa settimana pubblichiamo sul sito dell’osservatorio il decreto reso dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Verona in data 17.10.2014 e depositato in data 23.10.2014.

L’ho trovato assai interessante perché è una delle prime pronunce in materia di esdebitazione dopo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28804 del 31.12.2013, aveva dettato i primi parametri risultati subito (per usare le parole dei Giudici veronesi) “di difficile attuazione pratica”.

Sintetizzando, a parere del Tribunale di Verona, per la concessione del beneficio al debitore:

-          è sufficiente il pagamento parziale dei debiti valutati nel loro complesso è non è, quindi, necessario il pagamento parziale di tutti i debiti;

-          non basta però che, come nel caso di specie, siano stati soddisfatti in minima percentuale solo i creditori lavoratori e nessun altro;

-          l’entità complessiva della soddisfazione deve comunque essere apprezzabile e si indica, a questo scopo, una misura minima del 10%.

Buona lettura.

Simone Giugni

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Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai Sigg.ri Magistrati

dr. Fernando Platania                  Presidente

dr. Francesco Fontana                 Giudice

dr. Silvia Rizzuto                        Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l’istanza volta alla esdebitazione presentata da S. pendente il fallimento;

che il fallimento è stato chiuso con provvedimento del 3 ottobre 2014; che dunque risulta già avvisato il comitato dei creditori che ha espresso a maggioranza parere favorevole all’accoglimento dell’istanza;

osservato che dalla relazione del curatore emerge che il fallimento ha realizzato un attivo complessivo di euro 24.316,79 e che ha pagato solo il 15,17% dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n.1;

che nella sostanza i lavoratori sono stati pagati dall’Inps che si è poi surrogata;

che i debiti ammessi sono stati euro 132.000 in privilegio ed euro 207.265 in chirografo;

che le somme ricavate hanno rappresentato circa l’8% del passivo;

che sebbene ai fini della concessione dell’esdebitazione sla sufficiente il pagamento parziale dei debiti valutati nel loro complesso e quindi non sia necessario il pagamento parzial3e di tutti i debiti, tuttavia, sempre secondo la Cassazione, (da ultimo 31 dicembre 2013 n. 28804) Il giudice deve valutare “se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio;

che la posizione della Cassazione, che costituisce oramai diritto vivente, appare di difficile attuazione pratica essendo caratterizzata da assoluta indeterminatezza circa i parametri ai quali ancorare la valutazione della “parzialità dei pagamenti” e che può aprire una aspetti assai problematici anche nelle diverse procedure di concordato preventivo nelle quali non è prevista una percentuale minima di soddisfazione dei creditori (specie di quelli chirografari);

che però nella specie, come indicato, sono stati soddisfatti in misura assai ridotta i soli creditori lavoratori;

che nessun altro creditore è stato soddisfatto;

che l’entità complessiva della soddisfazione è inferiore al 10%;

che dunque ad avviso meditato non vi sono le condizioni per concedere il beneficio;

P.Q.M.

Respinge il ricorso di S.

Verona, 17 ottobre 2014.

IL PRESIDENTE

FERNANDO PLATANIA

 

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Francesca Raimondi)

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