Esame avvocato 2013 – Soluzione traccia n. 1 parere civile

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l’importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore e all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
Ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

MODELLO DI SVOLGIMENTO

Nel caso in esame, la questione giuridica da risolvere attiene alla possibilità, per la società Alfa, di recuperare la somma di euro 120.000,00 di cui è creditrice nei confronti della società Beta s.r.l., a seguito della cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese.
La disciplina in materia di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è data dall’art. 2495 c.c. Tale disposizione – come modificata dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la quale ha riunito in un unico Capo (VIII, Titolo V) le norme che in precedenza regolavano lo scioglimento e la liquidazione nell’ambito della disciplina dettata per ciascun tipo di società di capitali – dispone al comma primo che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; al comma secondo che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da loro riscosso in ragione del bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
In assenza di una siffatta previsione, la giurisprudenza risalente aveva sostenuto che, perché si addivenisse all’estinzione effettiva di una società, fosse necessaria la totale definizione dei rapporti giuridici che ad essa facessero capo, non rilevando invece l’esaurimento meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione. Per questa via, ad onta della cancellazione dal registro delle imprese, la permanenza di rapporti giuridici non esauriti e di passività non soddisfatte avrebbe comportato la sopravvivenza della società (ex multis, Cass. Civ. sez. I, 28 dicembre 1989, n. 5803).
L’attuale formulazione dell’art. 2495 c.c. attribuisce alla cancellazione dal registro delle imprese natura costitutiva dell’estinzione della società di capitali.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato che, in virtù del novellato art. 2945, comma secondo, c.c., la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ne produce l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti (Cass. sez. un. 22 febbraio 2010, n. 4060, 4061 e 4062).
Onde è possibile ritenere che, nel caso in esame, la società Beta s.r.l. sia estinta, e dunque più non esista come soggetto giuridico, a far data dal gennaio 2013, ossia da quando è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore.
Residua peraltro il problema relativo alla sorte dei rapporti facenti capo alla società e non definiti al momento della sua estinzione.
Astrattamente, in virtù di quanto disposto dal comma secondo dell’art. 2495 c.c., sembra potersi affermare che, a seguito dell’estinzione della società debitrice a cagione della cancellazione dal registro delle imprese, il creditore non soddisfatto possa far valere la sua pretesa nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione, nonché nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con le recenti sentenze del 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072. Per quanto rileva ai fini della soluzione del caso in esame, con tali pronunce la Corte Suprema ha sancito che, con la riforma del diritto societario, laddove a seguito dell’estinzione della società (di capitali o di persone) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non sia venuto meno ogni rapporto giuridico di cui era parte la società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. In virtù di tale successione, da un lato l’obbligazione della società non si estingue, giacché altrimenti verrebbe ingiustamente pregiudicato il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda che, durante l’esistenza della società, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali; dall’altro lato i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti non ancora certi e liquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
L’impostazione propugnata dal Supremo Collegio è stata inoltre avallata dalla successiva giurisprudenza di legittimità. È stato infatti ribadito che, dall’entrata in vigore della novella legislativa (primo gennaio 2004), ai sensi dell’art. 2495 c.c. la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese integra, allo stesso tempo, l’atto con il quale s’individua e il momento da cui decorre l’estinzione della persona giuridica. Quest’ultima comporta la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica ai soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis (Cass. Civ. sez. III, 18 luglio 2013, n. 17564).
Nel caso di specie, pertanto, è possibile ritenere che, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società Beta, il debito nei confronti di Alfa rimasto inadempiuto si sia trasferito ai quattro soci della società estinta, ai quali, all’esito dell’approvazione del bilancio di liquidazione, è stato ripartito un attivo pari a euro 20.000,00 ciascuno.
Sicché è possibile per Alfa agire per il recupero del suo credito nei confronti dei quattro soci di Beta. Peraltro essi rispondono dell’obbligazione di Beta – società a responsabilità limitata – nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (fino a 20.000 euro ciascuno), dovendosi a tal fine prendere in considerazione il regime patrimoniale della società prima della sua estinzione, e non rilevando, dunque, la capienza dei loro patrimoni personali.
Per quanto riguarda la posizione del liquidatore, come già segnalato l’art. 2945, comma secondo, c.c. contempla la possibilità, per i creditori sociali che vantino un credito non soddisfatto al momento dell’estinzione della società, di agire anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Peraltro nel caso in esame il liquidatore, che pure aveva ricevuto regolarmente da Alfa tutte le lettere di sollecito del pagamento della fornitura eseguita in favore di Beta, risulta impossidente, dunque non è consigliabile l’esperimento di un’iniziativa giudiziaria nei suoi confronti.
Potendo utilmente agire soltanto nei confronti dei quattro soci di Beta, in ragione del quantum dell’attivo a questi ripartito in seguito alla liquidazione Alfa non potrà recuperare una somma corrispondente all’importo complessivo delle forniture eseguite.