ESAME AVVOCATO 2020 – PUBBLICATO IN G.U. IL DL CONTENENTE LE NUOVE MODALITA’ DI ESAME

E’ stato pubblicato nella G.U. di oggi 13 marzo 2021 il DL contente le “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.

All’Art 2 vengono riportate le nuove modalità di esame per la sessione ex 2020:

  1. L'esame di Stato si articola in due prove orali. 
  2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto  l'esame  e  la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella  forma  della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una  materia  scelta  preventivamente  dal
candidato tra  le  seguenti:  materia  regolata  dal  codice  civile;
materia regolata dal codice penale; diritto  amministrativo.  Ciascun
candidato  esprime  l'opzione  per  la  materia  prescelta   mediante
comunicazione da  trasmettere  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2. 
  3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova  orale,
predispone per ogni candidato tre quesiti per la  materia  prescelta.
Ogni quesito  e'  collocato  all'interno  di  una  busta  distinta  e
numerata. Il presidente della  sottocommissione  chiude  le  buste  e
appone la sua firma sui relativi  lembi  di  chiusura.  Il  candidato
indica  il  numero  della  busta  prescelto  e  il  presidente  della
sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da  lui
indicata. 
  4.  Per  lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  e'  assegnata
complessivamente un'ora dal  momento  della  dettatura  del  quesito:
trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per
la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato
puo' consultare i codici,  anche  commentati  esclusivamente  con  la
giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.  I  testi  che  il
candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio
della prova da  un  delegato  della  sottocommissione  scelto  tra  i
soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni  di  segretario,
sono collocati sul banco su  cui  il  candidato  sostiene  la  prova.
Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito,
il segretario provvede al ritiro dei  testi  di  consultazione  nella
disponibilita' dal candidato. Al candidato e' consentito, per il mero
utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per  la
discussione  del  quesito  utilizzando  fogli  di   carta   messi   a
disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da  un  delegato
della  sottocommissione  scelto  tra  i  soggetti  incaricati   dello
svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i  fogli
utilizzati dal candidato  restano  nella  sua  disponibilita'  e  non
formano  in  alcun  modo  oggetto  di  valutazione  da  parte   della
sottocommissione. 
  5. I candidati non possono portare con se' testi o  scritti,  anche
in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e  ogni  sorta
di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con  alcuno,
pena la immediata esclusione dall'esame  disposta  con  provvedimento
motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche  su
immediata segnalazione del segretario. Esaurita  la  discussione,  la
sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al
candidato l'esito della prova. 
  6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone  di  dieci  punti  di  merito.  Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. 
  7. La seconda prova orale e' pubblica e deve  durare  non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima  e
consiste: 
    a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto  civile
e diritto penale, purche' diversa dalla materia gia'  scelta  per  la
prima prova orale; una  tra  diritto  processuale  civile  e  diritto
processuale penale; tre  tra  le  seguenti:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  commerciale,
diritto   del   lavoro,   diritto   dell'Unione   europea,    diritto
internazionale privato, diritto  ecclesiastico.  In  caso  di  scelta
della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale,  la
seconda prova orale ha per oggetto il diritto  civile  e  il  diritto
penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto
processuale penale e due tra  le  seguenti:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  commerciale,
diritto   del   lavoro,   diritto   dell'Unione   europea,    diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico; 
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato. 
  8. Per la valutazione della seconda  prova  orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di  merito  per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b). 
  9. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Le date di svolgimento dell’esame saranno rese note entro 30 gg dalla data di oggi.

Di seguito l’intero testo di legge

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